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D.Lvo 12/04/2006 n. 163

a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perchè il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 208 a 213

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 210. Servizi di trasporto (art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Art. 211. Servizi postali (art. 6, direttiva n. 2004/17)

1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.

2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso

b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono: - «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261; - «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i «mailroom management services»; - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata; - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; - servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali).

3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera

b).

Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi (art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.

Art. 213. Porti e aeroporti (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 214. Appalti che riguardano più settori (art. 9, direttiva 2004/17)

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative all'attività principale cui è destinato.

2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte II.

3. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla parte III e l'altra dalla parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte III.

4. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla parte III e un'altra attività non è disciplinata nè dalla parte III nè dalla parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della parte III. Capo II Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo

Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali (art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)

1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti

a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi

b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi (art. 18, direttiva 2004/17)

1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.

Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del comma 1.

Art. 218. Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata (art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti stipulati

a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata, o

b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

3. Il comma 2 si applica

a) agli appalti di servizi purchè almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata

b) agli appalti di forniture purchè almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata

c) agli appalti di lavori, purchè almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui è collegata. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati

a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purchè l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4

a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati

b) la natura e il valore degli appalti considerati

c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza (art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

 

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